Gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi – L’ordinanza regionale
Aosta
/11/11/2020
Firmata l’ordinanza in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi
La Regione Vale d’Aosta comunica che lunedì, in relazione alle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 e la successiva ordinanza regionale, il Presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato l’ordinanza in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento obbligatorio e per il conferimento di rifiuti presso residenze socio-assistenziali e il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche.
L’ordinanza prevede che lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti da soggetti che dimorano in edifici adibiti ad uso di civile abitazione, in isolamento in quanto venuti a contatto con il virus SARS-Cov-2 o risultati positivi alla ricerca dello stesso e per quelli prodotti nell’ambito di residenze socio-assistenziali, avvenga nel rispetto delle seguenti misure:
Articolo 1
Smaltimento DPI
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, visiere, tute monouso, camici, etc.), utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, da soggetti non positivi al virus SARS-Cov-2 presso utenze domestiche e non domestiche diverse dalle strutture sanitarie, debbono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato e gestiti con codice 20 03 01.
Articolo 2
Gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento obbligatorio
I rifiuti, provenienti da abitazioni in cui dimorino soggetti in isolamento positivi al virus SARS-Cov-2, sono conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata; tali rifiuti devono essere confezionati secondo le modalità previste dal Rapporto ISS COVID-19, relativo alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
La raccolta dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento, è eseguita mediante il sistema “Porta-a Porta”, a seguito di richiesta specifica fatta dall’utente, secondo le modalità che verranno comunicate dal comune territorialmente competente.
I soggetti deputati al servizio di prelievo dei rifiuti presso le abitazioni dei soggetti di cui al presente articolo sono le aziende incaricate del servizio di raccolta e smaltimento che devono operare in conformità alle raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19, relativo alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
E’ altresì ammesso il ricorso a operatori addestrati tra cui i volontari attivati dal Sindaco ai sensi della legge regionale n. 37/2009 che devono operare in conformità alle raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19, relativo alle “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”.
I rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al virus SARS-Cov-2, in isolamento, raccolti dai soggetti di cui al punto 4) devono essere conferiti presso uno o più punti di raccolta temporanei comunali dove saranno stoccati in idonei contenitori messi a disposizione dai gestori e utilizzati in maniera tale che possano essere fruibili unicamente dal personale preposto alla raccolta di tale tipologia di rifiuti presso le residenze, ovvero luoghi protetti ed inaccessibili ad altri utenti.
I SubATO per la gestione dei rifiuti, in accordo con i Comuni, possono individuare dei punti di raccolta che aggreghino più comuni nel caso in cui sia presente un numero molto limitato di utenze da raggiungere.
I rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2, sono classificati con codice 20 03 01 e conferiti in discarica avendo cura di garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale nonché il loro confinamento in zone definite della discarica con copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, allo scopo di evitare ogni forma di dispersione.
Articolo 3
Gestione dei rifiuti prodotti da residenze socio assistenziali pubbliche e private
Residenze socio assistenziali che non hanno pazienti COVID 19 positivi:
Rifiuti sanitari speciali (se presenti, sono gestiti in accordo al DPR 254/03) : il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o all’USL nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all’Azienda USL della Valle d’Aosta;
Rifiuti assimilati agli urbani: raccolta e trattamento/smaltimento secondo le normali modalità vigenti.
Residenze socio assistenziali con pazienti COVID 19 positivi o sospetti COVID 19:
Tutti i rifiuti sono gestiti come rifiuti sanitari speciali, in accordo al DPR 254/03: il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o, nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all’Azienda USL della Valle d’Aosta, dall’USL stessa.
Strutture socio assistenziali che ospitano soggetti aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l’isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili, ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena:
Tutti i rifiuti sono considerati urbani con codice 20 03 01 e gestiti in analogia a quanto disposto dall’art. 1, ad eccezione di eventuali rifiuti sanitari speciali provenienti da limitate attività di cura o infermieristiche, per cui, se presenti, il ritiro e lo smaltimento rimangono in capo al produttore degli stessi o all’USL nel caso in cui la gestione infermieristica sia affidata all’Azienda USL della Valle d’Aosta.
I rifiuti sanitari speciali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posizionati all’interno di idonei contenitori e di locali di stoccaggio temporaneo, individuati a cura delle strutture stesse.
Articolo 4
Computo dei quantitativi
I gestori delle discariche mantengono un registro nel quale viene indicata la zona di conferimento ed i quantitativi conferiti giornalieri dei rifiuti di cui agli articoli 2 e 3 comma 3, conferiti per ogni giorno.
I quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati di cui agli articoli 2 e 3 comma 3, calcolati secondo le modalità definite al precedente comma non hanno rilievo hai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.
Articolo 5
Accesso ai centri di conferimento e isole ecologiche
Il conferimento è consentito a ciascun soggetto preferibilmente una volta alla settimana e su appuntamento, fatti salvi i soggetti che esercitano attività di impresa;
durante l’accesso, la permanenza e la circolazione nei centri di raccolta autorizzati è vietato ogni assembramento di persone;
i gestori dei centri di raccolta adottano, dandone debita informazione al pubblico, specifiche regole in ordine a modalità e orari di accesso e di conferimento, al fine di evitare ogni assembramento di persone;
all’interno dei centri di raccolta è obbligatorio, da parte di addetti e conferitori, l’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando l’obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro.
L’ordinanza ha validità dal 9 novembre 2020, fino a nuovo provvedimento per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
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