Zona rossa – Le misure di contenimento Covid19 sul territorio regionale

Courmayeur

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01/04/2021

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Su tutto il territorio regionale dovranno essere adottate le misure di contenimento del contagio

La Presidenza della Regione informa che, sulla base dei dati relativi al contagio Covid-19 sul territorio regionale e delle indicazioni dell’Unità di supporto, la Valle d’Aosta è in zona rossa a partire da lunedì 29 marzo 2021. Su tutto il territorio regionale dovranno essere adottate le misure di contenimento del contagio previste per il nuovo scenario, nel DPCM 2 marzo 2021 e nel decreto-legge 13 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente Lavevaz, con propria ordinanza, ha adattato le misure nazionali alla realtà valdostana valide fino a martedì 6 aprile 2021.

SPOSTAMENTI
Rimane vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Valle d’Aosta, fatto salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A coloro che non risiedono nel territorio regionale non sono permessi gli spostamenti in entrata in Valle d’Aosta per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case).

Come da norme nazionali, nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021, sarà consentito recarsi presso un’altra abitazione privata, all’interno del territorio regionale, solo una volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, in massimo 2 persone, eventualmente in compagnia di figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

ISTRUZIONE
Le attività didattico-educative presso asili nido, scuole dell’infanzia e primaria si svolgeranno in presenza nelle giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 marzo, mentre per gli altri ordini e gradi di scuola nelle suddette giornate le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori (scuole secondarie di secondo grado) o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche alla luce della nota ministeriale prot. n. 662, in data 12 marzo 2021.

Verrà inoltre attivata una campagna di screening nelle scuole rimaste aperte, coinvolgendo il personale scolastico e le famiglie dei bambini.

ATTIVITA’ MOTORIA E ATTIVITA’ SPORTIVA

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono ancora sospese, come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Sono altresì sospese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

E’ consentito svolgere attività motoria in prossimità nel proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione, comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo che si tratti di congiunti o di accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’attività sportiva è svolta esclusivamente nel Comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanza di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, o in presenza in genere di istruttori abilitati e in ogni caso al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati e evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione.

ATTIVITA’ CULTURALI E VARIE – Sono sospese le mostre e l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche che possono offrire i propri servizi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Restano chiusi teatri, sale scommesse e casinò.

RISTORAZIONE – Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione, come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto dei vigenti protocolli anti Covid-19.

È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalentemente una di quelle identificate con codice Ateco 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina), l’asporto è consentito fino alle ore 18.

Resteranno comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e in ospedale.

ATTIVITÀ COMMERCIALI – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come edicole, tabaccai, librerie, farmacie, parafarmacie, così come le lavanderie e le tintorie, i punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici (allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

ALTRE ATTIVITA’ – Lo svolgimento di attività agricole legate a orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono sempre consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.

Sono consentite, altresì, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio (distanziamento interpersonale di almeno due metri o utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie), le attività di manutenzione annuale funzionali al caricamento dei canali irrigui, effettuate dai membri dei Consorzi di miglioramento fondiario mediante le cosiddette “corvée”, in considerazione della necessità di garantire la fornitura d’acqua indispensabile durante la stagione estiva per le attività agricole nonché della funzione antincendio di tali canali i quali alimentano, in taluni casi, anche i serbatoi dedicati agli antincendi boschivi.

Gli spostamenti delle Guide alpine e degli operatori e delle unità cinofile del Soccorso alpino valdostano e del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, finalizzati allo svolgimento di allenamenti e attività di addestramento, in quanto soggetti posti a supporto delle attività svolte nell’ambito del Sistema regionale di protezione civile di cui alla legge regionale. 5/2001 e di soccorso in montagna, sono sempre consentiti su tutto il territorio regionale. Le predette attività di allenamento e di addestramento devono avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri. Dove non è possibile tale distanziamento, vi è l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fonte: Presidenza della Regione – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

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