L'ordinanza prevede ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone
Per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Valle d’Aosta, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato l’ordinanza che prevede ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone.
In particolare il provvedimento dispone :
il divieto dell’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda almeno le seguenti condizioni minimali:
nel caso si tratti di mercati all’aperto, una perimetrazione;
la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali pari ad almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti, l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.
l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto:
– di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca;
– di perimetrazione dell’eventuale area aperta di commercializzazione;
– di mantenimento di un unico accesso;
– di previsione di ogni strumento atto ad evitare assembramenti.
l’obbligo, a tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, di utilizzare i dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine.
Inoltre, l’ordinanza consente, a parziale modificazione di quanto disposto dalla propria precedente ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020, le attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e aggiornate dall’allegato 1 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, contraddistinte con i codici ATECO 42 (Ingegneria civile, ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni); tali attività possono essere svolte a condizione che all’interno del cantiere non siano impiegati contemporaneamente più di 5 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, e che tutti indossino adeguati dispositivi di protezione individuali.
Il provvedimento a firma del Presidente precisa che deve essere garantito il rispetto, da parte delle imprese, di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali in data 14 marzo 2020.
Infine, l’Ordinanza conferma la validità di tutte le altre misure adottate con la propria ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020, e la validità delle proprie precedenti ordinanze n. 104 dell’11 marzo 2020, n. 111 del 15 marzo 2020, n. 115 del 19 marzo 2020, n. 117 del 22 marzo 2020, n. 123 del 26 marzo 2020 e 124 del 27 marzo 2020.
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