
Courmayeur, botti e fuochi d’artificio vietati – Ecco le misure di sicurezza per Capodanno

Sono diverse le ordinanze pubblicate dal comune di Courmayeur in previsione dei festeggiamenti del Capodanno, in materia di sicurezza.
A seguito delle lamentele degli ultimi anni per le gravi molestie di chi fa uso di artifici pirotecnici, su tutto il territorio comunale di Courmayeur sono vietate l’accensione e l’esplosione di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico se non preventivamente autorizzato.
Inoltre, su tutto il territorio comunale, dalle ore 19.00 del 31.12.2018 fino alle ore 05:00 del 01.01.2019 è vietato utilizzare, vendere, somministrare, cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande o altri generi alimentari e non in bottiglie e bicchieri di vetro e contenitori di latta. La somministrazione di cibo e bevande, deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Il divieto di impiegare bicchieri di vetro non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali.
A partire dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 05:00 del 01 gennaio 2019 sono istituiti il divieto di transito e di sosta veicolare -ad esclusione del veicoli di polizia, soccorso,VVF e servizio vigilanza – all’interno dell’Area Pedonale di Courmayeur, con chiusura di tutti i varchi di accesso (Viale Monte Bianco, Via Villair, via Mario Puchoz, Via Marconi, Via Beniamino Donzelli, Via degli Anziani e Via Roma). I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.
E’ istituita inoltre la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli lasciati in sosta vietata; All’interno dell’ Area Pedonale sono vietati in modo assoluto l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi, lanterne ed altri artifici pirotecnici di ogni genere e categoria. L’inosservanza del divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 703 C.P. e dalla legge statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme degli artt. 13 e 20 della Legge 689/198.